Per conoscere nel dettaglio le diverse agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente e le modalità per ottenerle, ti consigliamo di consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate.
In sintesi, è previsto che:
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si possono detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 per il recupero di case di abitazione (compreso loro pertinenze) e parti comuni di edifici residenziali, fino ad un massimo di spesa di 96.000,00 € per anno d'imposta e per ogni unità immobiliare sulla quale vengono eseguiti gli interventi
- la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è valida solo fino al 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016, la detrazione tornerà al 36% e la spesa massima complessiva tornerà al limite di 48.000,00 €
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gli interventi per i quali spetta lo sconto sono: manutenzione ordinaria (per le sole parti condominiali, con esclusione degli impianti), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Sono escluse dallo sconto le opere di semplice manutenzione ordinaria interne agli appartamenti (tinteggiatura, sostituzione pavimenti, ecc.) o l'installazione di un impianto di condominio.
Attenzione: consigliamo comunque di verificare con l'Agenzia delle Entrate le percentuali indicate.
Tra le altre novità confermate dalla Legge 23/12/2014, n. 190, segnaliamo:
- la possibilità di detrarre dall'IRPEF, sempre nella misura del 50%, anche le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni). La detrazione per l'acquisto di mobili va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 € e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo
- la detrazione pari al 65% per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità (se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive)
- l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
- la riduzione della percentuale (dal 10% al 4%) della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare
- l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori
- la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile
- l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre quote annuali
- l'estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'Agenzia delle Entrate.
Ultimo aggiornamento: 31/08/2021 09:58.42